I bandi per progetti ordinari vengono pubblicati con cadenza annuale e individuano ogni anno i Paesi prioritari del bando e gli obiettivi di sviluppo ad esso collegati. A questi bandi possono partecipare tutti i soggetti della cooperazione individuati dalla legge regionale 12  art. 4 comma 1, lett.a) e loro forme associative e cioè:

  • Onlus (D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni)
  • Organizzazioni di volontariato (Legge n.266 dell’11 agosto 1991 e L.R. n.37 del 2 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni)
  • Associazioni di promozione sociale (Legge n.383 del 7 dicembre 2000 e L.R. n.10 del 7 marzo 1995 e successive modifiche e integrazioni
  • Cooperative sociali (Legge n.381 del 8 novembre 1991 e L.R. n.7 del 4 febbraio 1994 e successive modifiche e integrazioni)
  • Enti locali

Questi soggetti devono prevedere nello statuto attività di cooperazione internazionale.

La percentuale di cofinanziamento viene definita dal bando e non può essere superiore al 70%.

Per approfondire

Vai a Tutti i bandi sulla cooperazione internazionale